| Crediti
documentari e documenti di assicurazione
11 giugno 2001
Abbiamo ordinato, come facciamo da anni, ad un nostro fornitore coreano
merce il cui pagamento era stato convenuto a mezzo lettera di credito
irrevocabile. Mentre venivamo informati dalla banca del ricevimento dei
documenti non strettamente conformi a causa di irregolarità sul
documento di assicurazione (abbiamo acquistato cif Milano) lo spedizioniere
ci ha avvisati del mancato arrivo della merce. Abbiamo quindi deciso di
respingere i documenti alla banca del fornitore per la loro regolarizzazione
(era necessario che la polizza di assicurazione fosse girata a nostro
favore) interpellando contemporaneamente l’assicuratore per sapere
quali documenti dovevano essere presentati ai fini dell’indennizzo.
Successivamente lo spedizioniere ci ha informati dell’arrivo di
10 degli 11 cartoni che componevano la spedizione. Nel frattempo la banca
coreana ha ritrasmesso alla nostra banca i documenti senza irregolarità,
ma oltre il termine di validità. Pertanto la lettera di credito
a tutt’oggi non è valida.
Possiamo pagare la lettera di credito solo dopo aver ricevuto il rimborso
da parte dell’assicuratore?
Per seguire la prassi
corretta dovreste recarvi in banca, ritirare i documenti (e sottostare,
quindi, al pagamento) e poi, in caso di perdite o danni, richiedere il
risarcimento all’assicuratore.
Il credito documentario si costituisce infatti come operazione
indipendente dal contratto di compravendita o da altri contratti
che ne dovessero giustificare l’emissione.
Le banche quindi rimangono completamente estranee e non possono considerare
alcuna disposizione accordo o clausola che non sia menzionata nel testo
del credito documentario. Il mandato che viene assunto all’atto
dell’emissione del credito implica che essa debba esaminare con
ragionevole cura i documenti per accertare la piena coincidenza con le
condizioni del credito; questo esame è rigorosamente circoscritto
ai documenti ed è limitato alla loro esteriorità, secondo
il principio del formalismo proprio del credito documentario.
La banca coreana, semplicemente avvisante, considerato che il credito
prevedeva quale piazza di utilizzo quella del compratore (condizione più
rischiosa per il beneficiario) non era tenuta ad esaminare i documenti
per accertare la loro conformità non avendo assunto alcun impegno
a questo riguardo.
Ma spettava all’ordinante del credito specificare i requisiti
non solo della garanzia assicurativa (ampiezza e condizioni generali),
ma anche quelli attinenti alla intestazione del documento assicurativo
che non è stato emesso correttamente al momento della stipulazione
dell’assicurazione e che ha provocato l’andirivieni della
documentazione.
Essendo sufficientemente palese la carenza di clausole contrattuali diventa
difficile attribuire precise responsabilità anche per quanto riguarda
l’eventuale riserva per credito scaduto. A questo punto comunque
una decisione si impone.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di avvalervi della riserva
credito scaduto per fare in modo che al vostro fornitore venga
rifiutata dalla banca la prestazione del credito compromettendo però,
in modo forse definitivo, i rapporti con il fornitore.
Questi, dando disposizioni al vettore potrà recuperare la merce
pagando il nolo per l’andata ed il ritorno e tutte le spese di giacenza
e magazzinaggio maturate sino ad ora.
Se invece volete salvaguardare il rapporto commerciale che, sembra di
capire, dura da tempo potreste
- autorizzare la
banca a pagare pur nel rispetto della scadenza della dilazione di pagamento
convenuta (il credito evidenzia, come modalità, il pagamento
differito a 90 giorni dalla data della awb)
- ritirare i documenti
- sdoganare la
merce e ritirarla dal vettore.
Se in quel momento
il collo che risulta mancante non fosse ancora pervenuto dovreste elevare
precise riserve al vettore per la mancata consegna agli effetti della
tutela del diritto di rivalsa contro i terzi responsabili e successivamente
presentare regolare reclamo all’assicuratore con la relativa completa
documentazione. La presentazione della documentazione è dunque
un requisito per dimostrare la titolarità all’indennizzo
il che sembra rispondere negativamente alla domanda posta. |