Crediti documentari e documenti di assicurazione

11 giugno 2001


Abbiamo ordinato, come facciamo da anni, ad un nostro fornitore coreano merce il cui pagamento era stato convenuto a mezzo lettera di credito irrevocabile. Mentre venivamo informati dalla banca del ricevimento dei documenti non strettamente conformi a causa di irregolarità sul documento di assicurazione (abbiamo acquistato cif Milano) lo spedizioniere ci ha avvisati del mancato arrivo della merce. Abbiamo quindi deciso di respingere i documenti alla banca del fornitore per la loro regolarizzazione (era necessario che la polizza di assicurazione fosse girata a nostro favore) interpellando contemporaneamente l’assicuratore per sapere quali documenti dovevano essere presentati ai fini dell’indennizzo.
Successivamente lo spedizioniere ci ha informati dell’arrivo di 10 degli 11 cartoni che componevano la spedizione. Nel frattempo la banca coreana ha ritrasmesso alla nostra banca i documenti senza irregolarità, ma oltre il termine di validità. Pertanto la lettera di credito a tutt’oggi non è valida.
Possiamo pagare la lettera di credito solo dopo aver ricevuto il rimborso da parte dell’assicuratore?

Per seguire la prassi corretta dovreste recarvi in banca, ritirare i documenti (e sottostare, quindi, al pagamento) e poi, in caso di perdite o danni, richiedere il risarcimento all’assicuratore.
Il credito documentario si costituisce infatti come operazione indipendente dal contratto di compravendita o da altri contratti che ne dovessero giustificare l’emissione.
Le banche quindi rimangono completamente estranee e non possono considerare alcuna disposizione accordo o clausola che non sia menzionata nel testo del credito documentario. Il mandato che viene assunto all’atto dell’emissione del credito implica che essa debba esaminare con ragionevole cura i documenti per accertare la piena coincidenza con le condizioni del credito; questo esame è rigorosamente circoscritto ai documenti ed è limitato alla loro esteriorità, secondo il principio del formalismo proprio del credito documentario.
La banca coreana, semplicemente avvisante, considerato che il credito prevedeva quale piazza di utilizzo quella del compratore (condizione più rischiosa per il beneficiario) non era tenuta ad esaminare i documenti per accertare la loro conformità non avendo assunto alcun impegno a questo riguardo.
Ma spettava all’ordinante del credito specificare i requisiti non solo della garanzia assicurativa (ampiezza e condizioni generali), ma anche quelli attinenti alla intestazione del documento assicurativo che non è stato emesso correttamente al momento della stipulazione dell’assicurazione e che ha provocato l’andirivieni della documentazione.
Essendo sufficientemente palese la carenza di clausole contrattuali diventa difficile attribuire precise responsabilità anche per quanto riguarda l’eventuale riserva per credito scaduto. A questo punto comunque una decisione si impone.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di avvalervi della riserva credito scaduto per fare in modo che al vostro fornitore venga rifiutata dalla banca la prestazione del credito compromettendo però, in modo forse definitivo, i rapporti con il fornitore.
Questi, dando disposizioni al vettore potrà recuperare la merce pagando il nolo per l’andata ed il ritorno e tutte le spese di giacenza e magazzinaggio maturate sino ad ora.
Se invece volete salvaguardare il rapporto commerciale che, sembra di capire, dura da tempo potreste

  • autorizzare la banca a pagare pur nel rispetto della scadenza della dilazione di pagamento convenuta (il credito evidenzia, come modalità, il pagamento differito a 90 giorni dalla data della awb)
  • ritirare i documenti
  • sdoganare la merce e ritirarla dal vettore.

Se in quel momento il collo che risulta mancante non fosse ancora pervenuto dovreste elevare precise riserve al vettore per la mancata consegna agli effetti della tutela del diritto di rivalsa contro i terzi responsabili e successivamente presentare regolare reclamo all’assicuratore con la relativa completa documentazione. La presentazione della documentazione è dunque un requisito per dimostrare la titolarità all’indennizzo il che sembra rispondere negativamente alla domanda posta.